help_outline Domande frequenti (FAQ)
Risposte alle domande più comuni sull'uso di URBAmid
A partire dal 1° maggio 2012 gli elaborati relativi alla relazione di cui all'art. 28 L. 10/91 (D.Lgs. 192/05 e successive modifiche e integrazioni) devono essere prodotti esclusivamente con URBAmid e con le corrispondenti procedure. Si devono produrre (su file firmati digitalmente p7m):
- Modulo istanza L. 10/91 (firmato su carta dal committente), scansionato e firmato digitalmente (disponibile nella sezione Modulistica: Modulo istanza di deposito L. 10/91);
- Bollettini di versamento relativi, scansionati e firmati digitalmente. L'importo è calcolato automaticamente dal modulo PDF della domanda al punto precedente. L'importo di ogni singolo bollettino è pari a n. di unità immobiliari moltiplicato per 15 €, con un massimo di 200 €;
- Il resto degli elaborati L. 10/91, compreso la dichiarazione di rispondenza, firmati digitalmente dal tecnico progettista. Non è più obbligatorio presentare il modello della dichiarazione di rispondenza (modello 2 rev. 01) utilizzato precedentemente.
Questi elaborati devono essere presentati come integrazione URBAmid a un'istanza di intervento edilizio cui fanno riferimento (in caso di Concessione edilizia, DIA, ecc.) già presentata con URBAmid, oppure direttamente inseriti come allegati nell'istanza URBAmid dell'intervento edilizio.
Se la documentazione L. 10/91 è depositata (in forma completa, cioè con tutti gli allegati previsti) contestualmente a altra istanza, non è necessario ovviamente produrre in istanza la relativa attestazione di avvenuto deposito. L'Attestazione di avvenuto deposito per il committente sarà comunque rilasciata secondo le consuete modalità.
Il deposito della documentazione va effettuato SEMPRE PRIMA (o al più contestualmente) l'inizio dei lavori edili.
Il deposito della documentazione di cui all'art. 28 della L. 10/1991 presso gli uffici comunali è sempre obbligatorio (anche se non è previsto impianto termico) nei casi di:
- nuova edificazione (anche demolizione e fedele ricostruzione);
- ampliamento;
- realizzazione nuovi vani (anche in sottotetto di nuova realizzazione);
- sostanziali modifiche alla sagoma o alle caratteristiche termiche dell'edificio;
- realizzazione di un nuovo impianto termico, anche in edificio preesistente al 1991 (compreso distacco da impianto centralizzato per realizzare impianto autonomo).
Nei restanti casi (immobile realizzato antecedentemente il 1991 e privo di impianto termico, o immobile e impianto termico realizzati antecedentemente il 1991 e non modificati successivamente) occorre comunque produrre autocertificazione (a firma del proprietario o del tecnico incaricato) in cui si dichiarano esplicitamente le predette condizioni.
Il deposito va effettuato SEMPRE PRIMA (o al più contestualmente) l'inizio dei lavori edili.
In caso di dubbi sull'efficacia del deposito L. 10/91, è consigliabile attendere l'attestazione di avvenuto deposito per non incorrere nelle sanzioni.
Per effettuare un'integrazione a un'istanza presentata con URBAmid è necessario conoscere il N. di Istanza (ID) principale a 6 cifre con il quale l'istanza è stata acquisita dagli uffici dell'Urbanistica del Comune di Messina.
Questo numero deve essere inserito nella corrispondente riga dell'elenco istanze nella propria sessione URBAmid. In questo modo si abiliteranno i pulsanti di integrazione o di variante all'istanza selezionata.